La sicurezza delle persone disabili
Allegati (estratto dal sito vigilfuoco.it)
Per "sicurezza delle persone disabili" ci si riferisce ad un campo molto ampio della sicurezza che riguarda non solo coloro che mostrano in modo più o meno evidente difficoltà motorie o sensoriali, ma anche le persone anziane, i bambini, le persone che soffrono di patologie molto diverse tra loro, come l'asma, i problemi cardiaci ecc.. Per questo motivo, una dizione più corretta della materia è quella di "sicurezza ampliata". Questo tema è stato preso in considerazione dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile da diversi anni.
Nel febbraio del 2001 è stato creato un gruppo di lavoro incaricato di esaminare i problemi e proporre le iniziative possibili. Tale gruppo, integrato con i rappresentanti della Consulta delle associazioni delle persone disabili e delle loro famiglie, ha elaborato il documento su valutazione del rischio, individuazione delle misure e pianificazione delle emergenze. Questo documento è stato pubblicato con la circolare n. 4 del marzo 2002. Successivamente, il Gruppo di lavoro ha elaborato una guida per aiutare i responsabili della sicurezza ed i datori di lavoro a migliorare i piani di emergenza e la formazione degli addetti. L'ultimo documento emanato in ordine di tempo è la Lettera circolare 8 agosto del 2006, con le schede di valutazione degli ambienti di lavoro.
Tutta questa attività si basa su presupposti giuridici e normativi. Infatti, la Costituzione italiana ed i trattati fondanti l'Unione Europea prevedono, rispettivamente, l'uguaglianza dei cittadini e la non discriminazione. Il D.P.R. n. 503 del 1996, poi, ha individuato il pericolo che incombe su una persona a causa della sua disabilità come una barriera architettonica, che deve quindi essere rimossa.
Dal punto di vista più tecnico, la Direttiva 89/106/CEE (sui prodotti da costruzione), nel Documento interpretativo del requisito essenziale n. 2 - Sicurezza in caso di incendio - dichiara che, quando si tratta della sicurezza delle persone, si deve partire dall'analisi dei problemi di chi affronta difficoltà percettive o di movimento. Anche il D.Lgs n. 626 del 1994 prevede esplicitamente che il datore di lavoro valuti la sicurezza delle persone disabili presenti nel luogo di lavoro. I documenti citati (scaricabili in formato pdf da questa pagina) servono proprio a facilitare il compito dei datori di lavoro, dei responsabili della sicurezza e dei tecnici chiamati a compiere le rispettive valutazioni.
Proprio in armonia con l'impostazione del Decreto Legislativo 626 del 1994, le guide prevedono che, nella valutazione, si tenga conto dell'ambiente in cui si opera e si cerchi di capire quali siano le caratteristiche che lo rendono pericoloso per una persona disabile. Il passo successivo, la scelta delle misure che compensano le carenze di sicurezza, è impostato in modo da individuare quali provvedimenti possano garantire la sicurezza richiesta con il minore impegno di risorse. La sicurezza, infatti, non può essere considerata un alibi per non assumere una persona con disabilità e, d'altra parte, in molti casi anche le misure gestionali sono del tutto in grado di compensare le carenze evidenziate dalla valutazione.
Nell'elaborazione della pianificazione dell'emergenza, al datore di lavoro si chiede di includere nel piano generale i punti che riguardano la sicurezza della persona disabile, evitando di predisporre pianificazioni separate.
In conclusione, la filosofia di fondo del lavoro svolto può essere riassunta in due considerazioni:
- alle persone con disabilità deve essere garantito un livello di sicurezza uguale (né maggiore, né minore) di quello di cui godono gli altri attraverso misure edili, impiantistiche e gestionali;
- un ambiente sicuro per una persona disabile è certamente sicuro anche per una che non è disabile